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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS

4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.

5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.

6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente regolamento.

Art. 39-septies - Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere D. 15/11/2001 n.435/01/CONS – Approvazione del regolamento di radiodiffusione digitale terrestre. contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.

Art. 39-octies - Successivi adeguamenti

1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.

2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - (Disposizioni finali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento successivamente all’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.

3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le disposizioni di cui al capo III.

4. Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.

 

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